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Italia, chiarimenti sui pagamenti tracciabili oltre il limite settimanale di 100 euro nei PVR

L’ADM stabilisce le condizioni per gli strumenti di pagamento nominativi nei punti vendita ricariche, consentendo le operazioni conformi oltre il limite del contante e mantenendo controlli d’identità e restrizioni sui prelievi.

Il regolatore italiano del gioco, ADM, ha chiarito come i giocatori possano alimentare i conti di gioco online autorizzati oltre il limite settimanale di 100 euro in contanti presso i punti vendita ricariche, noti come PVR.

La determinazione 675265/RU, datata 22 ottobre, stabilisce i requisiti degli strumenti di pagamento tracciabili, compresi i sistemi nominativi alimentati tramite PIN o voucher. Gli strumenti conformi possono essere esclusi dalla restrizione sul contante, purché rispettino i requisiti di identificazione, tracciabilità e antiriciclaggio. 

La misura non elimina il limite di 100 euro per i depositi in contanti. Definisce quali sistemi di pagamento alternativi possano beneficiare di un trattamento diverso e attribuisce agli operatori autorizzati la responsabilità delle verifiche.

Gli strumenti nominativi devono corrispondere al giocatore

Per gli strumenti dedicati alla ricarica, l’acquirente deve essere identificato e coincidere con il titolare del conto di gioco.

Il pagamento può essere utilizzato esclusivamente per alimentare il conto della stessa persona. Non deve essere trasferibile a un altro soggetto e l’operazione di pagamento non deve essere modificabile. Solo il titolare identificato può ricaricare lo strumento, mediante un PIN, un voucher o un altro metodo associato univocamente allo stesso.

Queste condizioni distinguono i sistemi conformi dai codici prepagati anonimi o liberamente trasferibili. Il riferimento ai voucher non autorizza qualsiasi prodotto di questo tipo per depositi superiori alla soglia del contante. 

Richiesta un’attestazione indipendente

Gli emittenti devono documentare la conformità mediante una perizia giurata redatta da un esperto indipendente in materia bancaria o antiriciclaggio.

L’operatore che intende utilizzare lo strumento deve verificare la perizia e trasmetterla all’ADM. Il regolatore inoltra la documentazione alla Bank of Italy e alla polizia finanziaria per le rispettive verifiche. Gli operatori devono inoltre controllare che le caratteristiche richieste siano mantenute durante l’utilizzo. 

Gli strumenti esistenti che soddisfano già i requisiti possono continuare a operare nell’ambito delle disposizioni transitorie, con presentazione della perizia entro il 31 marzo 2027. Tale scadenza riguarda la documentazione dei sistemi esistenti e non costituisce un divieto di introdurre nuovi strumenti successivamente. 

Carte, bonifici e prelievi

La determinazione comprende anche bonifici, addebiti diretti, carte di pagamento e carte prepagate offerti da prestatori di servizi di pagamento stabiliti in Italia o nell’UE. I servizi conformi devono identificare il pagatore e il beneficiario e registrare la data, l’importo e la causale dell’operazione. Non devono essere stati preventivamente designati e validati rispetto al conto di gioco ai sensi della restrizione oggetto della determinazione. 

I prelievi restano soggetti a garanzie separate. Prima di trasferire i fondi, gli operatori devono verificare che il conto o lo strumento di pagamento di destinazione appartenga al giocatore.

I prelievi in contanti tramite PVR o altri punti vendita di gioco restano vietati, comprese le sedi appartenenti alla rete fisica dello stesso operatore. 

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